Come il Decreto Legislativo n. 125 del 2024 trasforma la sostenibilità aziendale, attuando la Direttiva CSRD.

19 Settembre 2024 | Blog

INDICE
Le società coinvolte
Rendicontazione ESG
Incentivi e supporto
Sanzioni
Revisori Legali e audit del Bilancio di sostenibilità
Imprese obbligate e tempi di applicazione
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Il Decreto Legislativo n. 125 del 2024, pubblicato il 10 settembre in Gazzetta Ufficiale, attua, in Italia, la Direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive).
Il decreto, parte del Green Deal Europeo, introduce un obbligo per le imprese di integrare nei propri bilanci informazioni dettagliate su aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). L’obiettivo è promuovere la trasparenza e la responsabilità, contribuendo a un’economia più sostenibile e attenta agli impatti delle attività imprenditoriali.

L’entrata in vigore, fissata per il 25 settembre 2024, impone una transizione rapida e l’adeguamento delle pratiche aziendali.

La sostenibilità non è solo una questione di conformità normativa, ma una opportunità strategica per le imprese di affermarsi come leader del cambiamento, garantendo la continuità aziendale e rafforzando la fiducia di investitori e comunità.

Le società coinvolte

La normativa si applica alle società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, nonché alle imprese di assicurazione e enti creditizi indipendentemente dalla loro forma giuridica. Non rientrano nell’ambito di applicazione invece le micro-imprese.

Impatti per gli imprenditori

Per gli imprenditori, il decreto introduce un cambiamento significativo. Le grandi imprese e quelle quotate dovranno fornire una rendicontazione dettagliata riguardante le tre dimensioni principali della sostenibilità:

  • Ambiente: oltre al monitoraggio delle emissioni di gas serra e l’uso delle risorse naturali, il decreto impone l’obbligo di redigere piani dettagliati per garantire che le strategie aziendali siano compatibili con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l’Accordo di Parigi. Le imprese dovranno anche includere descrizioni delle opportunità connesse alla transizione verde e dei rischi legati alle dipendenze da attività inquinanti, come carbone, petrolio e gas​.
  • Sociale: le aziende devono documentare le loro politiche riguardanti i dipendenti, la parità di
    genere, l’inclusione sociale e il loro impatto sulle comunità locali.
  • Governance: il decreto rafforza i requisiti di trasparenza nei processi decisionali aziendali,
    rendendo necessaria la presentazione e descrizione delle politiche d’impresa in materia di
    sostenibilità, delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione ai suddetti
    obblighi e dei principali rischi per l’impresa connessi alla tematica. Inoltre, è richiesta una
    descrizione dettagliata del ruolo del board nel monitoraggio e implementazione delle strategie ESG.​

Rendicontazione ESG

Nello specifico, la rendicontazione di sostenibilità per le imprese di grandi dimensioni (sia per la singola impresa, sia quella consolidata per il gruppo di imprese) include:

  • Una breve descrizione del modello e della strategia aziendale, che indichi:
    • la resilienza del modello e delle strategie aziendali rispetto ai rischi connessi alla
      sostenibilità;
    • le opportunità per l’impresa legate alle questioni di sostenibilità;
    • i piani dell’impresa, inclusi quelli di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento,
      volti a garantire la compatibilità delle strategie aziendali con la transizione verso
      un’economia sostenibile;
    • come il modello e le strategie aziendali tengono conto delle istanze dei portatori di
      interesse e del loro impatto sulla sostenibilità;
    • le modalità di attuazione della strategia aziendale in relazione alla sostenibilità.
  • Una descrizione degli obiettivi temporaneamente definiti dall’impresa in merito alle questioni di
    sostenibilità.
  • Una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo in relazione alle questioni di sostenibilità, incluse le loro competenze e capacità nello svolgere tale ruolo.
  • Una descrizione delle politiche dell’impresa in materia di sostenibilità.
  • Informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi legati alla sostenibilità, destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo.
  • Una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in materia di
    sostenibilità, compresi:

    • i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, connessi alle attività dell’impresa e alla
      sua catena del valore;
    • le azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare tali impatti negativi o per porvi rimedio, e i risultati di tali azioni.
  • Una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alla sostenibilità, incluse le principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi.
  • Indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni relative agli aspetti descritti.

Per le PMI quotate, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e di riassicurazione captive possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

  • Una breve descrizione del modello e delle strategie aziendali d’impresa.
  • Una descrizione delle politiche d’impresa.
  • I principali impatti negativi in relazione alle questioni di sostenibilità.
  • I principali rischi connessi alle questioni di sostenibilità,
  • Gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni.

Per conformarsi alle nuove normative, le imprese dovranno implementare sistemi di monitoraggio in grado di raccogliere dati ESG accurati e verificabili. Questi dati saranno sottoposti alla revisione di auditor esterni, garantendo maggiore trasparenza e rafforzando la fiducia di investitori e consumatori.

Relazione sulla gestione

Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese quotate, la relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 del codice civile include le informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell’impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l’impresa.

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La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella Relazione sulla Gestione nonché la Relazione di Attestazione della conformità vengono pubblicate con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 1 del codice civile e sul sito internet della società o in copia cartacea.

Esonero e casi di equivalenza

Le imprese di grandi dimensioni, così come le piccole e medie imprese quotate, sono esentate dagli obblighi di rendicontazione sopra esporti, se le informazioni richieste sono già incluse:

  • nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta dalla società madre;
  • nella relazione consolidata sulla gestione redatta dalla società madre europea;
  • nella relazione consolidata sulla gestione redatta dalla società madre extra-europea.

Le esenzioni richiedono che nella relazione sulla gestione della società esentata siano inclusi:

  • il nome e la sede della società madre;
  • un link alla documentazione della società madre;
  • l’attestazione di conformità.

In caso di esonero, la società deve pubblicare la documentazione della società madre in italiano o in una lingua finanziaria internazionale, con traduzione certificata se necessario.

Tuttavia, l’esenzione non si applica alle società di grandi dimensioni con valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati dell’UE.

Inoltre, le imprese di assicurazione e gli enti creditizi affiliati a organismi centrali sono trattati come imprese figlie ai fini dell’applicazione delle norme di rendicontazione.

Incentivi e supporto

Il Governo auspicabilmente provvederà, in futuro, a concedere agevolazioni fiscali e finanziamenti agevolati per incentivare le imprese a investire in tecnologie verdi e iniziative sostenibili.
Inoltre, sarà messo a disposizione un supporto formativo per le piccole e medie imprese (PMI), con l’obiettivo di aiutarle ad implementare sistemi di rendicontazione ESG senza gravare eccessivamente sulle loro risorse.

Sanzioni

La responsabilità di garantire la conformità della rendicontazione ESG è affidata agli amministratori, i quali devono agire con professionalità e diligenza.
L’organo di controllo supervisiona l’adempimento e ne riferisce all’assemblea.

Le aziende che non rispettano gli obblighi di rendicontazione ESG saranno soggette a sanzioni pecuniarie. Nei primi due anni, le sanzioni amministrative per violazioni non potranno superare i 150.000 euro, mentre per violazioni gravi la sanzione massima sarà di 2.500.000 euro.
Le sanzioni per società di revisione e revisori della sostenibilità non eccederanno rispettivamente 125.000 e 50.000 euro.

Le aziende non compliant potrebbero altresì perdere l’accesso a finanziamenti pubblici e incentivi fiscali, compromettendo la competitività e danneggiando la reputazione e la competitività sul mercato.

Revisori Legali e audit del Bilancio di sostenibilità

Oltre alle tante informazioni richieste, un’importante innovazione risiede nella necessità di coerenza tra informazioni finanziarie e informazioni di sostenibilità.

La rendicontazione di sostenibilità è soggetta ad una specifica attestazione, che può essere affidata allo stesso revisore legale o società di revisione incaricato per l’audit del “bilancio di esercizio” oppure a un diverso revisore legale o società di revisione.

Nella prima fase di applicazione della norma, le conclusioni del revisore dovranno essere espresse sulla base di un livello di sicurezza equivalente alla “Limited Assurance”. Tuttavia, è prevista una progressiva evoluzione alla forma della “Reasonable Assurance” – la stessa prevista per il “bilancio di esercizio” – non appena la Commissione Europea avrà adottato gli specifici atti delegati.

Inoltre, si attende la definizione delle specifiche tecniche per l’obbligo di redigere il Bilancio, comprensivo delle informazioni di sostenibilità, nel nuovo formato unico elettronico denominato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language).

Il nuovo decreto di attuazione della CSRD amplia le competenze dei revisori legali nell’audit del Bilancio di Sostenibilità, richiedendo una specializzazione specifica.
Come detto il revisore può coincidere con quello del “bilancio finanziario” o essere diverso. Le società di revisione possono assumere l’incarico di “audit di sostenibilità” purché la relazione sia firmata da un revisore qualificato in sostenibilità.

Per attestare la validità delle rendicontazioni ESG, i revisori dovranno seguire percorsi formativi specifici: un tirocinio obbligatorio di 8 mesi per accedere all’esame di abilitazione alla revisione della rendicontazione di sostenibilità, oltre a una formazione continua obbligatoria, che prevede l’acquisizione di 25 crediti formativi (CF) annui, di cui almeno 10 in revisione legale e 10 in sostenibilità. Durante il periodo transitorio, i revisori già iscritti al Registro entro il 1° gennaio 2026 potranno adeguarsi attraverso un percorso semplificato, che richiede l’acquisizione di 5 crediti formativi sulla rendicontazione ESG.

Imprese obbligate e tempi di applicazione

La CSRD si applica progressivamente e ad una platea sempre più amplia di imprese:

  • A partire dal 1° gennaio 2024 si applica già alle imprese quotate in borsa, che superano almeno due dei seguenti limiti:
    • totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro (rispetto ai precedenti 20 milioni della Non Financial Disclosure Regulation recepita dal D. Lgs. 254/2016);
    • ricavi netti superiori a 50 milioni di euro (rispetto ai 40 milioni della NFDR);
    • oltre 500 dipendenti.
  • A partire dal 1° gennaio 2025 si applicherà alle imprese, anche non quotate, che superano almeno due dei seguenti limiti:
    • totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro;
    • ricavi netti superiori a 50 milioni di euro;
    • oltre 250 dipendenti.

Questo gruppo di aziende rappresenta il nucleo più rilevante, poiché include molte imprese di medie
dimensioni. Si stima che in Italia tali soggetti saranno oltre 7.000, rispetto ai 300 obbligati dal 2024. Queste imprese, a loro volta, coinvolgeranno i loro fornitori – in gran parte PMI italiane – nella raccolta delle informazioni richieste dalla normativa.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’applicazione sarà estesa anche alle PMI quotate, che comprendono quelle con faturato superiore a 900.000 euro, attivo superiore a 450.000 euro e oltre 50 dipendenti.

Successivamente, dal 1° gennaio 2028, la normativa si applicherà anche alle imprese di Paesi terzi (extra UE) che generano ricavi superiori a 150 milioni di euro nel territorio dell’Unione Europea.

Conclusioni

Il Decreto Legislativo n. 125 del 2024 segna una svolta decisiva per il sistema imprenditoriale italiano, introducendo un modello innovativo di trasparenza e responsabilità. Ci troviamo oggi in una fase cruciale per la transizione delle imprese italiane verso modelli di business più sostenibili e trasparenti, con implicazioni profonde per la competitività e la reputazione a lungo termine.
Per gli imprenditori, questa rappresenta un’opportunità strategica per consolidare la propria competitività e migliorare la reputazione aziendale, dimostrando un impegno concreto verso l’ambiente e la società. Allo stesso tempo, per i revisori legali, si apre un nuovo e promettente ambito professionale che offrirà ampie possibilità di crescita, ma che richiederà una costante formazione e aggiornamento delle competenze.

Adeguarsi alle nuove normative non si riduce semplicemente a una questione di compliance, ma rappresenta un’opportunità di crescita e differenziazione in un mercato sempre più orientato al rispetto dei criteri ESG.

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