Le novità della Legge 193/2024 e i chiarimenti del MIMIT
Con l’entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (Legge n. 193/2024), il legislatore ha inciso sulla normativa delle startup innovative, intervenendo in modo strutturale sull’art. 25 del D.L. 179/2012, il cosiddetto “Startup Act”.
Una circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 luglio 2025 fornisce chiarimenti operativi di estrema importanza per imprese già iscritte, per quelle in procinto di iscriversi e per gli operatori che le assistono.
Vediamo in dettaglio il contenuto analizzato dai nostri Commercialisti.
📌 Le 4 modifiche sostanziali all’articolo 25 D.L. 179/2012
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Obbligo di qualificarsi come PMI ai sensi della definizione europea
La startup deve rientrare nei parametri di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (dipendenti, fatturato e bilancio), tenendo conto anche delle imprese controllanti, associate o collegate (Reg. UE 2023/2831).
Ne deriva l’esclusione strutturale delle società controllate da grandi imprese. -
Esclusione di attività prevalente di agenzia e consulenza
La norma ora esclude le startup che svolgano, in via prevalente:-
attività di consulenza: viene adottata una definizione ampia e sostanziale (prestazione di supporto professionale in ambiti gestionali, ambientali, agrari, sicurezza, ecc.), che comprende i codici ATECO 70.2, 74.99 e sottocategorie;
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attività di agenzia: si intende ogni attività che comporti intermediazione nella conclusione di affari.
L’autocertificazione annuale dovrà dichiarare esplicitamente la non prevalenza di tali attività, e saranno i contenuti concreti della descrizione di attività (oltre ai codici ATECO) a guidare la valutazione.
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Permanenza estesa fino a 5 anni
Superato il limite dei primi 3 anni di iscrizione, la startup può restare iscritta fino a un massimo di 5 anni, a condizione di dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (art. 25, comma 2-bis):-
spese in R&S pari ad almeno il 25% del maggiore tra valore e costi della produzione;
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impiego di personale altamente qualificato;
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partecipazione a programmi di incubazione;
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ottenimento di finanziamenti qualificati;
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possesso di almeno un brevetto registrato (la sola licenza non è più sufficiente; sono escluse anche le registrazioni di software o modelli di utilità).
La verifica avviene in sede di approvazione del bilancio del terzo anno e le CCIAA richiederanno documentazione a supporto.
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Estensione fino a 7 anni per le scale-up
È prevista una ulteriore permanenza di due bienni (art. 25, comma 2-ter), se si dimostra:-
un aumento di capitale superiore a 1 milione di euro da parte di un OICR (entro i primi 5 anni o tra il 5° e il 7° anno per la seconda proroga);
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un incremento dei ricavi ≥100% rispetto all’anno precedente (confronto tra 4° e 5° anno per la prima proroga, e tra 6° e 7° anno per la seconda).
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⏱ Tempistiche: due regimi distinti
1. Per le imprese già iscritte alla sezione speciale al 18 dicembre 2024
Il legislatore introduce un regime transitorio favorevole, distinguendo:
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Start-up iscritte da meno di 18 mesi: hanno 6 mesi dalla scadenza del 3° anno per dimostrare i requisiti del comma 2-bis;
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Start-up iscritte da più di 18 mesi: hanno 12 mesi dalla scadenza del 3° anno.
Ma attenzione: in entrambi i casi, il termine assoluto per la permanenza è di 60 mesi dalla data di costituzione della società. Superata tale soglia, lo status decade comunque, indipendentemente dal periodo di iscrizione.
2. Per le nuove iscrizioni (dal 18 dicembre 2024 in poi)
La permanenza oltre il 3° anno sarà ammessa solo se:
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la conferma dei requisiti avviene entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio del terzo anno, e comunque entro il 31 luglio;
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l’iscrizione alla sezione speciale è avvenuta entro il secondo anno dalla costituzione. In caso contrario, il termine massimo di 60 mesi dalla costituzione preclude l’accesso alle proroghe dei commi 2-bis e 2-ter.
🔚 Cancellazioni d’ufficio: la pandemia non “protegge” più
Con la fine degli effetti eccezionali introdotti dal D.L. 34/2020 (che durante il Covid aveva esteso a 72 mesi il termine di permanenza), tutte le startup che al 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione saranno cancellate automaticamente, previa comunicazione e invito a migrare nella sezione speciale delle PMI innovative (se in possesso dei requisiti).
Secondo i dati forniti dal Ministero, 584 imprese sono già soggette a cancellazione immediata.
🔍 Riflessioni strategiche
Questa riforma va ben oltre un semplice aggiustamento tecnico: rappresenta un deciso cambio di paradigma. L’accesso alla categoria “startup innovativa” diventa più selettivo e meno tollerante. Il legislatore mira a:
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delimitare l’accesso ai benefici solo a realtà realmente innovative;
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escludere attività para-professionali, consulenziali o intermediarie;
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orientare le imprese verso una crescita dimostrabile e scalabile, verificata tramite brevetti, R&S o performance economico-finanziarie.
La sfida per imprenditori e advisor è quindi duplice:
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Saper costruire una governance aziendale coerente con i nuovi requisiti fin dalla costituzione;
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Monitorare costantemente la documentazione, le scadenze e i criteri di permanenza, evitando decadenze silenziose che possono avere impatti fiscali, reputazionali e strategici rilevanti.
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