Fiscalità dei Creator Digitali: la guida pratica per chi crea contenuti online

Sei uno YouTuber, un influencer, uno streamer o un content creator e non sai bene come muoverti con il Fisco? Hai ragione a volerci capire qualcosa: il settore è in rapida crescita e le regole, anche se non sono state scritte apposta per voi, esistono e vanno rispettate. Questa guida ti spiega i punti fondamentali in modo chiaro.

1. Prima domanda: devo aprire la partita IVA?

La risposta dipende da come svolgi l’attività. La distinzione è semplice:

  • Se crei contenuti in modo continuativo, organizzato e con l’obiettivo di guadagnare, sei considerato un lavoratore autonomo abituale. Chiunque intraprenda l’esercizio di un’arte o professione nel territorio dello Stato deve farne dichiarazione entro trenta giorni all’Agenzia delle Entrate: l’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA.[1]

  • Se invece fai qualcosa di sporadico e saltuario puoi rientrare nel lavoro autonomo occasionale, senza obblighi di partita IVA. In questo caso i tuoi guadagni vengono tassati come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR.

Attenzione alla soglia dei 5.000 euro: questo importo non riguarda l’obbligo di aprire la partita IVA (che dipende dall’abitualità dell’attività, non dall’importo guadagnato), bensì i contributi INPS. Sotto i 5.000 euro di compensi occasionali annui non si versano contributi previdenziali; sopra quella soglia, l’eccedente va contribuita alla Gestione Separata INPS in base all’art. 44, comma 2, legge n. 326/2003.

2. Quale codice ATECO scelgo?

Quando apri la partita IVA devi indicare un codice ATECO, che classifica il tipo di attività che svolgi. Per i creator digitali, i codici più utilizzati nella prassi sono:

Attività prevalenteCodice ATECO
Influencer / content creator (sponsorizzazioni, brand deal)73.11.03 – Attività di influencer marketing
YouTuber (campagne pubblicitarie, AdSense)73.11.01 / 73.11.02 – Ideazione/conduzione campagne pubblicitarie
Streamer / produttore video59.11.00 – Produzione cinematografica, video e programmi televisivi
Attività miste difficilmente classificabili74.90.99 – Altre attività professionali n.c.a.
Gestione portali/siti con monetizzazione advertising63.12.00 – Portali web

Il codice 73.11.03 è quello più recente, introdotto con l’aggiornamento ATECO 2025, specificamente dedicato all’influencer marketing.

La Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 lo cita espressamente tra i codici di riferimento per le attività di creator digitale.

La scelta del codice ATECO deve riflettere la tua attività principale. Non esistono sanzioni dirette per un codice “sbagliato”, ma il codice determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario (vedi sotto) e l’inquadramento previdenziale: sceglierlo con cura è importante.

3. Il regime fiscale: il forfettario è quasi sempre la scelta giusta

Per chi inizia o ha ricavi non elevatissimi, il regime forfettario è di gran lunga la soluzione più conveniente. Ecco perché:

Cos’è e come funziona

Possono accedere al regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro.[2]

Con il forfettario non calcoli le spese reali: il tuo reddito imponibile si ottiene moltiplicando i tuoi incassi per un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al codice ATECO. Per le attività di marketing e servizi professionali, il coefficiente è tipicamente del 67% o 78%.

L’imposta sostitutiva

Sul reddito così calcolato si applica una sola imposta “flat”: – 15% in via ordinaria – 5% per i primi 5 anni di attività, se rispetti i requisiti previsti dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014 (non aver svolto attività analoga negli ultimi tre anni, l’attività non deve essere mera continuazione di un’attività precedente, ecc.)

Vantaggi pratici concreti

Il regime forfettario prevede l’esonero da: liquidazione e versamento dell’IVA (salvo acquisti dall’estero o in reverse-charge), registrazione delle fatture emesse e degli acquisti, tenuta dei registri contabili, presentazione della dichiarazione annuale IVA.[3]

In pratica: niente contabilità ordinaria, niente dichiarazione IVA, meno burocrazia.

I contribuenti in regime forfettario non sono soggetti alla ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. Sono inoltre esonerati dall’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).[4]

Quando NON conviene il forfettario?

Non possono accedere al forfettario, tra gli altri: chi non risiede nel territorio dello Stato (con eccezioni per residenti UE), chi partecipa a società di persone o controlla SRL con attività riconducibili a quella individuale, e chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro (salvo se il rapporto è cessato).[ [Circolare n. 32 (2023): 8 soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; – nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente (che per il 2025 e anche per il 2026 il tetto operativo è stato innalzato a 35.000 euro).

4. Come funziona l’IVA per i creator

Se sei nel regime forfettario, la questione IVA è semplice: non la applichi e non la recuperi. Le tue fatture vengono emesse senza IVA, con la dicitura che riconduce all’esonero previsto dalla legge. Meno grane, meno adempimenti.

Se invece sei in regime ordinario (perché superi gli 85.000 euro o hai cause ostative al forfettario): – Le tue prestazioni di servizi (sponsorizzazioni, contenuti a pagamento, ecc.) sono imponibili IVA al 22% — l’aliquota ordinaria prevista dall’art. 16, DPR 633/1972. – Se lavori con committenti esteri (brand stranieri, piattaforme UE o extra-UE come YouTube/Google, Twitch/Amazon), entrano in gioco le regole sul luogo di tassazione dei servizi (artt. 7 e seguenti, DPR 633/1972): per le prestazioni B2B verso soggetti passivi UE, si applica il reverse charge (l’IVA la paga il committente, non tu); verso privati esteri, le regole cambiano.

Per i compensi da AdSense (Google) o da Twitch (Amazon): essendo questi soggetti passivi UE/extra-UE, in genere le operazioni rientrano nel regime B2B con inversione contabile. Il tuo consulente fiscale potrà configurare correttamente la pratica.

5. I contributi INPS: la Gestione Separata

I creator digitali con partita IVA sono iscritti alla Gestione Separata INPS, la cassa previdenziale per i lavoratori autonomi “atipici” privi di una cassa professionale specifica (non esiste, per ora, una “Cassa creator digitali”).

Il regime forfettario comporta l’esclusione dell’IVA in rivalsa, ma questo non incide sull’obbligo contributivo INPS.[5] In altre parole: anche con il forfettario, i contributi INPS si pagano.

Come si calcolano?

L’aliquota per la Gestione Separata è stabilita annualmente dall’INPS. Per il 2025, per chi non ha altre coperture previdenziali obbligatorie, si attesta intorno al 26% sul reddito imponibile dichiarato.

La Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 ha disciplinato in modo specifico l’inquadramento previdenziale di influencer e content creator, individuando i codici ATECO di riferimento e chiarendo gli obblighi contributivi sia per chi ha partita IVA (che versa i contributi autonomamente tramite F24) sia per il lavoratore occasionale (dove è il committente a effettuare le trattenute e i versamenti).

Buono a sapersi: i contributi INPS versati sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF, riducendo la base imponibile. Se sei in forfettario, la riduzione opera direttamente sul reddito imponibile prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

6. La fattura elettronica: non si scappa

A partire dal 1° luglio 2022 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario con ricavi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo si applica a tutti i soggetti che adottano il regime forfettario, senza distinzione di importo.

In pratica: ogni fattura emessa deve passare dal Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite un software di fatturazione elettronica (ce ne sono molti, anche gratuiti).

7. Il reddito del creator: lavoro autonomo o impresa?

In assenza di struttura organizzativa, l’attività di un creator è inquadrata come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. La situazione cambia se il creator:

  • assume dipendenti,
  • costituisce una struttura produttiva rilevante,
  • investe in attrezzature significative per la produzione,
  • distribuisce prodotti propri (es. merchandising, e-commerce).

In quel caso si può configurare un reddito d’impresa ex art. 55 del TUIR, con conseguenti obblighi diversi (iscrizione alla Camera di Commercio, contributi INPS alla Gestione Commercianti, ecc.). La valutazione è sempre fattuale: non esiste una norma che, in via generale, qualifichi il reddito degli influencer come imprenditoriale o professionale.

Riepilogo operativo

PassaggioCosa fare
1. Valuta l’abitualitàSe crei contenuti con continuità e guadagno, apri partita IVA
2. Scegli il codice ATECODi regola 73.11.03 per influencer/creator; 59.11.00 per streamer/produttori video
3. Regime fiscaleForfettario (15% / 5% per i primi 5 anni) se entro 85.000 € di ricavi
4. IVAEsonerato con il forfettario; aliquota 22% nel regime ordinario
5. INPSIscrizione alla Gestione Separata; aliquota ~26% sul reddito; Circolare INPS n. 44/2025
6. Fattura elettronicaObbligatoria per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024
7. Dichiarazione dei redditiModello Redditi PF entro il 30 novembre dell’anno successivo

9. Quando conviene una società? E cosa succede se siete in più creator?

Fino ad ora abbiamo parlato del creator “solitario” con partita IVA personale. Ma cosa succede quando i guadagni crescono, si inizia a strutturare un team, o più creator vogliono lavorare insieme? Qui entra in gioco la domanda: ha senso aprire una SRL?

La risposta onesta è: dipende. Non esiste una soglia di legge che stabilisce quando la società conviene; è una scelta di pianificazione da valutare caso per caso con il proprio consulente. Detto questo, ci sono delle situazioni in cui la SRL diventa interessante — e altre in cui invece crea più problemi di quanti ne risolva.


Come funziona la tassazione in una SRL

La SRL non paga l’IRPEF, ma l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società). L’aliquota ordinaria è 24% ai sensi dell’art. 77 del TUIR, proporzionale e senza scaglioni.

Il confronto con l’IRPEF progressiva è immediato: se con la partita IVA individuale un reddito elevato può arrivare ad essere tassato al 43% sullo scaglione più alto, in una SRL l’imposta si ferma al 24%. Il risparmio, sulla carta, è evidente.

Ma c’è un ma importante: gli utili restano dentro la società. Quando il socio li vuole “portare a casa” tramite la distribuzione dei dividendi, scatta una seconda tassazione: il 26% a titolo definitivo tramite ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 600/1973, come riformato dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

Il conto totale del prelievo diventa così: 24% (IRES) + 26% sui dividendi netti → il che può risultare più oneroso rispetto alla sola IRPEF, specialmente per redditi non elevatissimi. Ecco perché la SRL conviene davvero solo se una parte degli utili rimane investita nella società.


Contributi INPS: un vantaggio spesso sottovalutato

Come abbiamo visto, il professionista con partita IVA individuale paga i contributi alla Gestione Separata INPS su tutto il reddito (aliquota ~26%). In una SRL, invece, i dividendi percepiti come socio non sono base imponibile contributiva: solo i compensi per l’attività lavorativa (da amministratore o da dipendente) lo sono. Questa distinzione può ridurre significativamente il carico previdenziale complessivo, ma va gestita con attenzione per evitare contestazioni sul piano dell’abuso del diritto (vedi dopo).


Quando la SRL ha davvero senso per un creator

In pratica, la SRL tende a essere più indicata quando:

  • I ricavi superano i 100.000 euro e si prevede di non distribuire tutti gli utili (parte rimane per investimenti, attrezzature, team)
  • Si crea un brand o un format che ha valore autonomo, distinto dalla persona fisica del creator: un marchio, un canale, una piattaforma da valorizzare o cedere in futuro
  • Si hanno dipendenti, collaboratori o si vuole limitare la responsabilità personale — la SRL offre la protezione del patrimonio personale del socio
  • Si è in più soci e si vuole una struttura giuridica chiara per regolare i rapporti, le quote, gli utili

Rimane invece più conveniente la partita IVA individuale quando il reddito è prevalentemente frutto del lavoro personale del creator, si consuma quasi interamente ogni anno, e non vi è interesse a strutturare una vera “azienda”.


Più creator insieme: studio associato o SRL?

Se siete in due o più creator che vogliono lavorare insieme in modo strutturato, avete fondamentalmente due strade:

1. Lo studio associato (associazione professionale)

È la forma più semplice: i creator si associano, gestiscono il reddito in comune e ciascuno viene tassato sulla propria quota con l’IRPEF, ai sensi degli artt. 5 e 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo imputati per trasparenza). Non c’è una “società” vera e propria, non c’è IRES, non ci sono dividendi.

  • ✅ Semplice, nessuna doppia tassazione
  • ✅ Gestione contabile più snella
  • ❌ Responsabilità degli associati più estesa rispetto alla SRL
  • ❌ Non permette di “trattenere” utili in una struttura separata

2. La SRL a più soci

I creator entrano come soci di una società che gestisce i contratti, il brand, le sponsorizzazioni. La SRL è soggetta a IRES, i soci percepiscono compensi per l’attività lavorativa e, eventualmente, dividendi.

  • ✅ Responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2462 ss. c.c.
  • ✅ Accumulo di utili in società con IRES 24% (o 20% premiale)
  • ✅ Struttura più solida per asset, marchi, accordi commerciali
  • ❌ Maggiori costi di gestione (contabilità ordinaria, assemblee, possibilità di collegio sindacale)
  • ❌ Doppia tassazione sugli utili distribuiti (IRES + 26% su dividendi)

La scelta dipende dalla fase della carriera: se si è agli inizi, lo studio associato è più agile. Se il business è già strutturato e ci sono asset da proteggere e reinvestire, la SRL diventa più interessante.


Riepilogo: partita IVA individuale vs SRL vs studio associato

ProfiloPartita IVA individualeStudio associatoSRL
Tassazione redditoIRPEF progressiva (fino a 43%)IRPEF per quota (come P.IVA)IRES 24% (o 20% premiale)
DividendiN/AN/A26% ritenuta secca
Contributi INPSSu tutto il reddito (~26%)Su tutto il redditoSolo su compensi da lavoro
ResponsabilitàIllimitataPiù estesaLimitata al capitale
Costo di gestioneBassoMedioPiù elevato
Ideale perCreator singoloPiù creator, attività personaleBusiness strutturato, asset, team

In sintesi: la SRL conviene quando si produce un reddito elevato che si intende in parte reinvestire, quando ci sono beni e marchi da proteggere, o quando si struttura un business con più soci e dipendenti. Per chi inizia o per chi fa del lavoro creativo personale la propria unica fonte di reddito, la partita IVA individuale — spesso in regime forfettario — resta la scelta più efficiente e snella.


[1] Articolo 35 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 633 del 26/10/1972): I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullita’, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A.

[2] Articolo 1 com 54 (LEGGE n. 190 del 23/12/2014): I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:(1) a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; (2) b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita’ riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 , comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

[3] Circolare n. 32 (2023): È, inoltre, previsto l’esonero dai seguenti adempimenti: – liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge; – registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti; – tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione; – presentazione della dichiarazione annuale IVA.

[4] Circolare n. 32 (2023): 9 Agli effetti delle imposte sui redditi, i contribuenti in regime forfetario: – non sono soggetti alla ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine, questi attestano ai propri committenti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva ed esplicitano in fattura l’applicazione del regime forfetario10; – non sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte con riferimento agli emolumenti corrisposti e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili11, fermi restando gli obblighi di operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e a essi assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie; – sono esonerati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale12.

[5] Circolare n. 32 (2023): regime forfetario comporta l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.