Guida alle Start-up Innovative in Italia
Definizione Legale di Start-up Innovativa
In Italia, una start-up innovativa è una società di capitali che soddisfa una serie di requisiti introdotti dal Decreto-Legge 179/2012 (convertito con L. 221/2012) e successive modifiche normative. In base alla definizione vigente, una start-up innovativa deve:
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Essere nuova o recente: costituita e operativa da non piĂš di 60 mesi (5 anni)
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Avere sede in Italia: la sede principale dei suoi affari e interessi deve trovarsi in Italia (o in altro Paese UE/SEE, ma con una filiale stabile in Italia)
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Avere un fatturato limitato: il fatturato annuo non deve superare 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attivitĂ
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Non distribuire utili: la societĂ non deve aver distribuito utili dallâanno di costituzione e non può distribuirne finchĂŠ mantiene lo status di start-up innovativa
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Avere come oggetto sociale lo sviluppo innovativo: deve avere come scopo sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologicoâ
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Non essere frutto di mera riorganizzazione aziendale: non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo dâazienda preesistentiâ
In aggiunta a queste condizioni, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti di innovativitĂ tecnologicaâ
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Investimenti in ricerca e sviluppo (R&S): sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione annua. Tale dato può risultare dallâultimo bilancio approvato o, per le neo-costituite, da una dichiarazione del legale rappresentante
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Team altamente qualificato: impiega personale altamente qualificato, ossia almeno â dei soci o collaboratori ha conseguito il dottorato di ricerca (o è dottorando presso unâuniversitĂ italiana o estera) oppure ha svolto da almeno 3 anni attivitĂ di ricerca certificata; in alternativa, â del team (soci o dipendenti) deve essere in possesso di laurea magistrale
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Tutela della proprietĂ intellettuale: è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (industrialmente significativo) oppure detiene i diritti su un programma software registrato. Questo patrimonio intellettuale deve essere direttamente correlato allâoggetto sociale e allâattivitĂ innovativa dellâimpresa
Questa definizione â nota anche come Startup Act italiano â delinea il profilo di impresa giovane, a elevato contenuto tecnologico, che il legislatore intende sostenere con misure dedicate. I riferimenti normativi sono lâart. 25 del D.L. 179/2012 e successive modifiche introdotte da vari interventi legislativi (ad es. L. 221/2012, L. 145/2018, L. 160/2019, L. 162/2024, L. 193/2024), che hanno aggiornato requisiti e agevolazioni nel tempo.
Principali Agevolazioni e Semplificazioni per Start-up Innovative
Le start-up innovative godono di un ecosistema normativo favorevole, con deroghe e incentivi volti a facilitarne la costituzione, la crescita e la gestione operativa. Di seguito le principali agevolazioni e semplificazioni previste dalla normativa:
- Sgravi amministrativi: esonero dal pagamento dellâimposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli atti di iscrizione al Registro delle Imprese (e successive modifiche) e esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.. Ciò riduce i costi burocratici di avvio e mantenimento della societĂ .
- Facilitazioni di finanziamento: possibilitĂ di raccogliere capitali tramite portali di equity crowdfunding autorizzati (anche le S.r.l. innovative possono offrire quote al pubblico). Inoltre, accesso prioritario e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI, con copertura fino allâ80% dei finanziamenti bancari ottenuti dalla start-upâ.
- Sostegno allâinternazionalizzazione: servizi dedicati da parte dellâICE (Agenzia per la promozione allâestero) per espandere i mercati esteri. Sono previste iniziative e assistenza ad hoc per favorire la proiezione internazionale delle start-up innovativeâ.
- Deroghe al diritto societario: le start-up innovative costituite in forma di S.r.l. possono emettere categorie di quote con diritti differenti (come particolari diritti di voto o privilegi patrimoniali) e strumenti finanziari partecipativi, in deroga alle rigiditĂ ordinarie del codice civile. Ă consentita lâofferta al pubblico di quote di S.r.l. innovative, normalmente non permessa alle S.r.l. non innovative.
- FlessibilitĂ nel lavoro: possono assumere personale con contratti a tempo determinato piĂš flessibili, derogando ad alcuni vincoli previsti dal diritto del lavoro (ad esempio sul numero di rinnovi e durata massima dei contratti a termine)â. Questo consente di adattare il team alle esigenze variabili di un progetto innovativo.
- Incentivi per il personale (work for equity): possibilitĂ di remunerare dipendenti, collaboratori e consulenti con strumenti di partecipazione al capitale (azioni, quote, stock option o work-for-equity). Tali forme di remunerazione godono di un regime fiscale e contributivo di favore: il valore delle quote/azioni assegnate non concorre a formare reddito imponibile da lavoro, a patto che si tratti di strumenti partecipativi emessi dalla start-up innovativa. Ciò aiuta lâimpresa ad attrarre talenti offrendo partecipazioni societarie in esenzione dâimposta.
- Gestione delle perdite e crisi dâimpresa: è prevista una proroga dei termini per il ripianamento delle perdite oltre il terzo del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c.â In pratica, la start-up ha piĂš tempo (fino ai due esercizi successivi) per coprire eventuali perdite senza dover immediatamente ridurre il capitale o sciogliere la societĂ , come invece richiesto alle altre imprese. Inoltre, sono applicate procedure semplificate e rapide in caso di insuccesso dellâiniziativa (âfail-fastâ), per facilitare la chiusura o il restart dellâattivitĂ
- Deroghe fiscali: le start-up innovative non sono assoggettate alla disciplina penalizzante delle societĂ di comodo o in perdita sistematica, anche qualora registrino per alcuni anni perdite o bassi ricaviâ. Inoltre, beneficiano di agevolazioni come lâesonero dallâapposizione del visto di conformitĂ per la compensazione dei crediti IVA annuali fino a 50.000 âŹÂ alleggerendo gli oneri in materia fiscale.
Oltre a queste misure orizzontali, le start-up innovative possono accedere a finanziamenti agevolati e bandi pubblici dedicati a livello nazionale e regionale. Un esempio a livello nazionale è Smart&Start Italia, il programma gestito da Invitalia che offre finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per sostenere la nascita e la crescita di start-up innovative ad alto contenuto tecnologico.
Molte Regioni, inoltre, pubblicano bandi e voucher per lâinnovazione riservati a nuove imprese innovative, facilitando lâaccesso a risorse finanziarie aggiuntive. Queste opportunitĂ sono spesso accessibili solo alle aziende iscritte come start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Requisiti per la Registrazione come Start-up Innovativa
Per ottenere lo status di âstart-up innovativaâ e iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese, una societĂ deve presentare una domanda attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (elencati nella sezione definitoria sopra). In sintesi, i requisiti richiesti per la registrazione sono:
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Forma giuridica e anzianitĂ : essere una societĂ di capitali (anche in forma cooperativa) costituita da non oltre 60 mesi
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Sede e attivitĂ in Italia: avere sede legale o almeno una sede operativa sul territorio italianoâ
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Limite di fatturato: il fatturato annuo lordo non deve superare âŹ5 milioni a partire dal secondo anno di attivitĂ
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Divieto di distribuzione utili: non aver mai distribuito utili e impegnarsi a non distribuirne per tutto il periodo in cui si è start-up innovativa
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Oggetto sociale innovativo: avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lâofferta di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
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Origine dellâattivitĂ : non essere stata costituita da fusione, scissione o cessione di ramo dâazienda di imprese preesistenti (deve trattarsi di unâiniziativa nuova, non mera prosecuzione di attivitĂ esistenti)
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InnovativitĂ tecnologica: soddisfare almeno una delle tre condizioni di innovativitĂ (investimenti consistenti in R&S, team con alta qualificazione accademica/ricerca, oppure titolaritĂ di brevetti o software innovativi) dettagliate nella sezione precedente
Al momento della costituzione o in fase di richiesta di iscrizione nella sezione speciale, lâimpresa deve compilare unâapposita autocertificazione attestando il possesso di tutti questi requisiti, secondo il modello previsto dal Ministero. Lâiscrizione avviene telematicamente tramite la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, senza oneri di bollo e diritti (grazie alle esenzioni giĂ citate). Lâente camerale verifica la completezza formale della dichiarazione e iscrive la societĂ nellâelenco speciale delle start-up innovative.
Mantenimento dei requisiti: Lo status di start-up innovativa può essere mantenuto al massimo per 5 anni dalla costituzione (salvo alcune estensioni particolari previste per aziende in fase di scale-up). Durante questo periodo, lâimpresa è tenuta a confermare annualmente il possesso dei requisiti. In particolare, almeno una volta lâanno il rappresentante legale deve comunicare al Registro delle Imprese il mantenimento dei requisiti, entro 30 giorni dallâapprovazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ogni esercizio (di norma entro il 30 giugno)â.
Se la societĂ perde anche uno solo dei requisiti previsti (ad esempio supera il limite di fatturato o cessa di essere innovativa) o omette di confermare lâautodichiarazione annuale, viene cancellata dâufficio dalla sezione speciale, perdendo cosĂŹ le agevolazioni connesse. In caso di perdita dei requisiti prima dei 5 anni, lâazienda decade dallo status speciale; in caso contrario, alla scadenza dei 5 anni è automaticamente âgraduataâ fuori dallo status di start-up innovativa. Ă possibile però proseguire il percorso come PMI innovativa (Piccola-Media Impresa innovativa) qualora ne ricorrano i requisiti, categoria che estende parzialmente alcuni benefici oltre il quinto anno.
Vantaggi Fiscali e Patrimoniali per gli Investitori
Il legislatore ha introdotto importanti incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti nel capitale delle start-up innovative. Queste agevolazioni riguardano sia investitori privati (persone fisiche), sia investitori societari (persone giuridiche), con benefici sotto forma di detrazioni dâimposta o deduzioni dal reddito imponibile. Di seguito i principali vantaggi per chi investe in start-up innovative riconosciuti dalla normativa (art. 29 D.L. 179/2012 e successive modifiche):
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Detrazione IRPEF per persone fisiche: un investitore persona fisica che effettua un conferimento in una start-up innovativa non quotata può beneficiare di una detrazione dallâIRPEF pari al 30% della somma investita, fino a un investimento massimo di âŹ1.000.000 per periodo dâimpostaâ. In termini pratici, fino a âŹ300.000 di IRPEF lorda possono essere risparmiati su un investimento di un milione. Lâinvestimento agevolato può essere effettuato sia direttamente nella start-up sia indirettamente, ad esempio attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre societĂ che investono prevalentemente in start-up innovative, secondo i limiti previsti dalla legge.
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Deduzione IRES per societĂ investitrici: un soggetto investitore persona giuridica (es. societĂ di capitali) ha diritto a una deduzione dal proprio reddito imponibile IRES pari al 30% dellâimporto investito nel capitale di una start-up innovativa, fino a un investimento massimo di âŹ1.800.000 per ciascun periodo dâimposta. In pratica, la societĂ investitrice può sottrarre dal suo imponibile una quota significativa dellâinvestimento (fino a âŹ540.000), ottenendo un risparmio dâimposta proporzionale.
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Durata minima dellâinvestimento: per entrambe le tipologie di investitori (persone fisiche e giuridiche) lâagevolazione è subordinata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa per almeno 3 anni (36 mesi)â. Se le quote o azioni agevolate vengono cedute a titolo oneroso, ridotte o perdute per qualsiasi motivo prima del termine dei 3 anni, la detrazione/deduzione fiscale viene revocata e lâinvestitore deve restituire il beneficio (versando lâimporto detratto, maggiorato di interessi e sanzioni)â.
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Importo investibile e altre condizioni: lâincentivo si applica su investimenti in denaro effettuati nel capitale sociale di start-up innovative. Sono agevolabili sia i conferimenti in sede di costituzione sia gli aumenti di capitale sociale successivi, purchĂŠ la start-up sia iscritta nella sezione speciale al momento dellâoperazione. Lâinvestitore non può cumulare lâagevolazione su partecipazioni giĂ possedute precedentemente (vale solo per nuove sottoscrizioni di capitale).
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Incentivi ârafforzatiâ per persone fisiche (regime de minimis): la normativa recente ha previsto, in via alternativa alla detrazione standard del 30%, una detrazione potenziata per investitori persone fisiche, elevando lâaliquota di beneficio fino al 50% (e, da ultimo, al 65%) dellâinvestimento effettuato. Questa misura, inizialmente introdotta a carattere temporaneo dal 2020 (art. 38, D.L. 34/2020) e prorogata con modifiche, opera nel rispetto della disciplina âde minimisâ sugli aiuti di Statoâ.
In concreto, fino al 2024 era possibile per una persona fisica detrarre il 50% della somma investita (entro un importo massimo investito di circa âŹ300.000 nellâarco di tre esercizi) in una start-up innovativa, a condizione di mantenere la partecipazione per almeno 3 anni e che la start-up certificasse di non aver superato i massimali de minimis.. A partire dal 2025, tale incentivo rafforzato è stato ulteriormente elevato al 65% per gli investimenti in start-up innovativeâ, rendendolo uno degli strumenti fiscali piĂš vantaggiosi per i business angel e piccoli investitori. Ă importante notare che questo beneficio rafforzato è alternativo (non cumulabile) rispetto alla detrazione standard del 30%: lâinvestitore può optare per lâuno o per lâaltro nei limiti consentiti. Inoltre, lâazienda beneficiaria dellâinvestimento deve rispettare i vincoli degli aiuti de minimis (importo massimo di aiuti pubblici ricevibili in un triennio, attualmente âŹ200.000, includendo il âvaloreâ fiscale dellâincentivo ottenuto tramite lâinvestimento)â.
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Esenzione fiscale sulle plusvalenze (exit): oltre agli incentivi allâentrata (detrazioni/deduzioni sullâinvestimento iniziale), il legislatore ha previsto un vantaggio âpatrimonialeâ per chi investe in start-up innovative, sotto forma di esonero dalla tassazione sulle plusvalenze. In base allâart. 14, c. 1 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), le plusvalenze realizzate da persone fisiche dalla vendita di partecipazioni in start-up o PMI innovative sono esentate da imposte (esenzione totale dalle imposte sui redditi) a condizione che: (a) la partecipazione ceduta sia stata acquisita tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, (b) sia detenuta per almeno 3 anni, e (c) lâinvestitore non abbia fruito di altre agevolazioni fiscali al momento dellâacquisto. Tale regime è alternativo rispetto alla detrazione iniziale: infatti, chi usufruisce della detrazione IRPEF al 30% (o quella rafforzata al 50-65%) non può cumulare anche lâesenzione sulle eventuali plusvalenze future relative a quello stesso investimento.
In sintesi, gli investitori in start-up innovative dispongono di un quadro di incentivi molto favorevole: possono ridurre immediatamente il proprio carico fiscale tramite detrazioni o deduzioni sul capitale investito e, in alternativa, godere di una totale esenzione fiscale sui rendimenti futuri dellâinvestimento, a patto di rispettare condizioni di permanenza nel capitale. Queste misure, unite ai vantaggi operativi riconosciuti alle start-up, hanno lâobiettivo di attrarre capitali verso lâecosistema dellâinnovazione e di condividere il rischio dellâinvestimento innovativo con lo Stato.
Ultime NovitĂ : Credito dâImposta per Investimenti in Start-up Innovative
Tra le agevolazioni piĂš recenti e di particolare rilievo vi è il credito dâimposta riconosciuto agli investitori che apportano capitale nelle start-up innovative, introdotto come evoluzione dellâincentivo ârafforzatoâ descritto sopra. In pratica, dal 2024 la normativa consente di trasformare la quota di detrazione non utilizzata in un credito dâimposta da utilizzare in compensazione, offrendo cosĂŹ un beneficio anche a chi, avendo unâimposta lorda insufficiente, non riuscirebbe altrimenti a sfruttare appieno la detrazione spettante. Di seguito i dettagli su questa opportunitĂ , la cui finestra di utilizzo è attualmente limitata nel tempo:
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Beneficiari (chi può accedervi): il meccanismo del credito dâimposta per investimenti in start-up innovative si rivolge principalmente agli investitori persone fisiche che usufruiscono della detrazione IRPEF del 50%/65% (regime de minimis).
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Misura del beneficio (percentuale e limiti): la quota di investimento trasformabile in credito corrisponde esattamente alla detrazione non fruita. La percentuale di base è quella dellâincentivo spettante: quindi il 50% (per investimenti effettuati fino al 2024) o il 65% (per investimenti effettuati dal 2025 in poi, secondo la legge di concorrenza 2024) dellâimporto investitoâ. Il credito dâimposta risultante è pari allâammontare della detrazione maturata ma non utilizzata per incapienza. Non sono previsti tetti aggiuntivi oltre a quelli giĂ propri della detrazione (ad esempio il massimale de minimis di âŹ200.000 di aiuti in 3 anni per la start-up destinataria). Resta ferma la necessitĂ di rispettare il vincolo di detenzione delle partecipazioni per almeno 3 anni anche per poter convalidare il credito dâimposta: in caso di decadenza dellâagevolazione per cessione anticipata, infatti, verrebbe meno sia la detrazione sia il credito eventuale.
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ModalitĂ operative (come ottenerlo e utilizzarlo): il riconoscimento della quota detraibile non utilizzata come credito dâimposta avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Nel modello Redditi PF, lâinvestitore indicherĂ lâammontare di detrazione spettante e la parte di essa non utilizzata per incapienza: tale importo, in base alla normativa (art. 2 L. 162/2024), si trasforma in credito dâimposta riportabile. LâAgenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025, ha istituito uno specifico codice tributo (â7076â) per consentire lâutilizzo in compensazione di questo credito tramite modello F24. Ciò significa che lâinvestitore, dallâanno dâimposta successivo a quello in cui ha effettuato lâinvestimento (e verificato il mantenimento per il periodo minimo ove richiesto), potrĂ utilizzare il credito maturato per pagare altre imposte o contributi tramite il modello F24.
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CumulabilitĂ e incompatibilitĂ : il credito dâimposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali riferite al medesimo investimento. In particolare, come giĂ accennato, non si può ottenere sia la detrazione iniziale sia lâesenzione sulle plusvalenze finali: occorre scegliere quale beneficio perseguire. Una volta optato per la detrazione (e lâeventuale credito dâimposta in caso di incapienza), lâinvestitore rinuncia allâesenzione sulle plusvalenze future relative a quelle quote. Analogamente, non è possibile cumulare la detrazione rafforzata de minimis con la detrazione ordinaria: lâinvestimento può godere di un solo regime di vantaggio alla volta. Dal lato della start-up beneficiaria, il ricevimento di un investimento agevolato con credito dâimposta si inquadra negli aiuti de minimis, pertanto la societĂ deve tener conto di tale apporto nel computo del plafond triennale di aiuti pubblici ricevuti. Ă invece compatibile (cumulabile) il credito dâimposta investimenti in start-up con altre misure generali non riferite allo stesso investimento: ad esempio, lâinvestitore persona fisica potrebbe cumulare la detrazione per start-up con altre detrazioni IRPEF previste per altre finalitĂ nel limite della propria capienza fiscale, oppure una societĂ investitrice può cumulare la deduzione start-up con il regime di patent box o con il credito R&S, purchĂŠ su basi di calcolo differenti. In ogni caso, è sempre consigliabile verificare caso per caso eventuali sovrapposizioni di incentivi con un professionista o con le istruzioni dellâAgenzia delle Entrate.
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