🚀 Guida alle Start-up Innovative in Italia – Aggiornata al 2025 – Simone Giannecchini

30 Aprile 2025 | Blog

Guida alle Start-up Innovative in Italia

Definizione Legale di Start-up Innovativa

In Italia, una start-up innovativa è una società di capitali che soddisfa una serie di requisiti introdotti dal Decreto-Legge 179/2012 (convertito con L. 221/2012) e successive modifiche normative. In base alla definizione vigente, una start-up innovativa deve:

  • Essere nuova o recente: costituita e operativa da non piĂš di 60 mesi (5 anni)

  • Avere sede in Italia: la sede principale dei suoi affari e interessi deve trovarsi in Italia (o in altro Paese UE/SEE, ma con una filiale stabile in Italia)

  • Avere un fatturato limitato: il fatturato annuo non deve superare 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attivitĂ 

  • Non distribuire utili: la societĂ  non deve aver distribuito utili dall’anno di costituzione e non può distribuirne finchĂŠ mantiene lo status di start-up innovativa

  • Avere come oggetto sociale lo sviluppo innovativo: deve avere come scopo sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico​

  • Non essere frutto di mera riorganizzazione aziendale: non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo d’azienda preesistenti​

In aggiunta a queste condizioni, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti di innovatività tecnologica​

  • Investimenti in ricerca e sviluppo (R&S): sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione annua. Tale dato può risultare dall’ultimo bilancio approvato o, per le neo-costituite, da una dichiarazione del legale rappresentante

  • Team altamente qualificato: impiega personale altamente qualificato, ossia almeno ⅓ dei soci o collaboratori ha conseguito il dottorato di ricerca (o è dottorando presso un’universitĂ  italiana o estera) oppure ha svolto da almeno 3 anni attivitĂ  di ricerca certificata; in alternativa, ⅔ del team (soci o dipendenti) deve essere in possesso di laurea magistrale

  • Tutela della proprietĂ  intellettuale: è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (industrialmente significativo) oppure detiene i diritti su un programma software registrato. Questo patrimonio intellettuale deve essere direttamente correlato all’oggetto sociale e all’attivitĂ  innovativa dell’impresa

Questa definizione – nota anche come Startup Act italiano – delinea il profilo di impresa giovane, a elevato contenuto tecnologico, che il legislatore intende sostenere con misure dedicate. I riferimenti normativi sono l’art. 25 del D.L. 179/2012 e successive modifiche introdotte da vari interventi legislativi (ad es. L. 221/2012, L. 145/2018, L. 160/2019, L. 162/2024, L. 193/2024), che hanno aggiornato requisiti e agevolazioni nel tempo.

Principali Agevolazioni e Semplificazioni per Start-up Innovative

Le start-up innovative godono di un ecosistema normativo favorevole, con deroghe e incentivi volti a facilitarne la costituzione, la crescita e la gestione operativa. Di seguito le principali agevolazioni e semplificazioni previste dalla normativa:

  1. Sgravi amministrativi: esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli atti di iscrizione al Registro delle Imprese (e successive modifiche) e esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.. Ciò riduce i costi burocratici di avvio e mantenimento della società.
  2. Facilitazioni di finanziamento: possibilità di raccogliere capitali tramite portali di equity crowdfunding autorizzati (anche le S.r.l. innovative possono offrire quote al pubblico). Inoltre, accesso prioritario e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI, con copertura fino all’80% dei finanziamenti bancari ottenuti dalla start-up​.
  3. Sostegno all’internazionalizzazione: servizi dedicati da parte dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero) per espandere i mercati esteri. Sono previste iniziative e assistenza ad hoc per favorire la proiezione internazionale delle start-up innovative​.
  4. Deroghe al diritto societario: le start-up innovative costituite in forma di S.r.l. possono emettere categorie di quote con diritti differenti (come particolari diritti di voto o privilegi patrimoniali) e strumenti finanziari partecipativi, in deroga alle rigidità ordinarie del codice civile. È consentita l’offerta al pubblico di quote di S.r.l. innovative, normalmente non permessa alle S.r.l. non innovative.
  5. Flessibilità nel lavoro: possono assumere personale con contratti a tempo determinato più flessibili, derogando ad alcuni vincoli previsti dal diritto del lavoro (ad esempio sul numero di rinnovi e durata massima dei contratti a termine)​. Questo consente di adattare il team alle esigenze variabili di un progetto innovativo.
  6. Incentivi per il personale (work for equity): possibilità di remunerare dipendenti, collaboratori e consulenti con strumenti di partecipazione al capitale (azioni, quote, stock option o work-for-equity). Tali forme di remunerazione godono di un regime fiscale e contributivo di favore: il valore delle quote/azioni assegnate non concorre a formare reddito imponibile da lavoro, a patto che si tratti di strumenti partecipativi emessi dalla start-up innovativa. Ciò aiuta l’impresa ad attrarre talenti offrendo partecipazioni societarie in esenzione d’imposta.
  7. Gestione delle perdite e crisi d’impresa: è prevista una proroga dei termini per il ripianamento delle perdite oltre il terzo del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c.​ In pratica, la start-up ha più tempo (fino ai due esercizi successivi) per coprire eventuali perdite senza dover immediatamente ridurre il capitale o sciogliere la società, come invece richiesto alle altre imprese. Inoltre, sono applicate procedure semplificate e rapide in caso di insuccesso dell’iniziativa (“fail-fast”), per facilitare la chiusura o il restart dell’attività
  8. Deroghe fiscali: le start-up innovative non sono assoggettate alla disciplina penalizzante delle società di comodo o in perdita sistematica, anche qualora registrino per alcuni anni perdite o bassi ricavi​. Inoltre, beneficiano di agevolazioni come l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA annuali fino a 50.000 € alleggerendo gli oneri in materia fiscale.

Oltre a queste misure orizzontali, le start-up innovative possono accedere a finanziamenti agevolati e bandi pubblici dedicati a livello nazionale e regionale. Un esempio a livello nazionale è Smart&Start Italia, il programma gestito da Invitalia che offre finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per sostenere la nascita e la crescita di start-up innovative ad alto contenuto tecnologico.

Molte Regioni, inoltre, pubblicano bandi e voucher per l’innovazione riservati a nuove imprese innovative, facilitando l’accesso a risorse finanziarie aggiuntive. Queste opportunità sono spesso accessibili solo alle aziende iscritte come start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Requisiti per la Registrazione come Start-up Innovativa

Per ottenere lo status di “start-up innovativa” e iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese, una società deve presentare una domanda attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (elencati nella sezione definitoria sopra). In sintesi, i requisiti richiesti per la registrazione sono:

  1. Forma giuridica e anzianitĂ : essere una societĂ  di capitali (anche in forma cooperativa) costituita da non oltre 60 mesi

  2. Sede e attività in Italia: avere sede legale o almeno una sede operativa sul territorio italiano​

  3. Limite di fatturato: il fatturato annuo lordo non deve superare €5 milioni a partire dal secondo anno di attività

  4. Divieto di distribuzione utili: non aver mai distribuito utili e impegnarsi a non distribuirne per tutto il periodo in cui si è start-up innovativa

  5. Oggetto sociale innovativo: avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente l’offerta di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

  6. Origine dell’attività: non essere stata costituita da fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda di imprese preesistenti (deve trattarsi di un’iniziativa nuova, non mera prosecuzione di attività esistenti)

  7. InnovativitĂ  tecnologica: soddisfare almeno una delle tre condizioni di innovativitĂ  (investimenti consistenti in R&S, team con alta qualificazione accademica/ricerca, oppure titolaritĂ  di brevetti o software innovativi) dettagliate nella sezione precedente

Al momento della costituzione o in fase di richiesta di iscrizione nella sezione speciale, l’impresa deve compilare un’apposita autocertificazione attestando il possesso di tutti questi requisiti, secondo il modello previsto dal Ministero. L’iscrizione avviene telematicamente tramite la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, senza oneri di bollo e diritti (grazie alle esenzioni già citate). L’ente camerale verifica la completezza formale della dichiarazione e iscrive la società nell’elenco speciale delle start-up innovative.

Mantenimento dei requisiti: Lo status di start-up innovativa può essere mantenuto al massimo per 5 anni dalla costituzione (salvo alcune estensioni particolari previste per aziende in fase di scale-up). Durante questo periodo, l’impresa è tenuta a confermare annualmente il possesso dei requisiti. In particolare, almeno una volta l’anno il rappresentante legale deve comunicare al Registro delle Imprese il mantenimento dei requisiti, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ogni esercizio (di norma entro il 30 giugno)​.

Se la società perde anche uno solo dei requisiti previsti (ad esempio supera il limite di fatturato o cessa di essere innovativa) o omette di confermare l’autodichiarazione annuale, viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale, perdendo così le agevolazioni connesse. In caso di perdita dei requisiti prima dei 5 anni, l’azienda decade dallo status speciale; in caso contrario, alla scadenza dei 5 anni è automaticamente “graduata” fuori dallo status di start-up innovativa. È possibile però proseguire il percorso come PMI innovativa (Piccola-Media Impresa innovativa) qualora ne ricorrano i requisiti, categoria che estende parzialmente alcuni benefici oltre il quinto anno.

Vantaggi Fiscali e Patrimoniali per gli Investitori

Il legislatore ha introdotto importanti incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti nel capitale delle start-up innovative. Queste agevolazioni riguardano sia investitori privati (persone fisiche), sia investitori societari (persone giuridiche), con benefici sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito imponibile. Di seguito i principali vantaggi per chi investe in start-up innovative riconosciuti dalla normativa (art. 29 D.L. 179/2012 e successive modifiche):

  • Detrazione IRPEF per persone fisiche: un investitore persona fisica che effettua un conferimento in una start-up innovativa non quotata può beneficiare di una detrazione dall’IRPEF pari al 30% della somma investita, fino a un investimento massimo di €1.000.000 per periodo d’imposta​. In termini pratici, fino a €300.000 di IRPEF lorda possono essere risparmiati su un investimento di un milione. L’investimento agevolato può essere effettuato sia direttamente nella start-up sia indirettamente, ad esempio attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre societĂ  che investono prevalentemente in start-up innovative, secondo i limiti previsti dalla legge.

  • Deduzione IRES per societĂ  investitrici: un soggetto investitore persona giuridica (es. societĂ  di capitali) ha diritto a una deduzione dal proprio reddito imponibile IRES pari al 30% dell’importo investito nel capitale di una start-up innovativa, fino a un investimento massimo di €1.800.000 per ciascun periodo d’imposta. In pratica, la societĂ  investitrice può sottrarre dal suo imponibile una quota significativa dell’investimento (fino a €540.000), ottenendo un risparmio d’imposta proporzionale.

  • Durata minima dell’investimento: per entrambe le tipologie di investitori (persone fisiche e giuridiche) l’agevolazione è subordinata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa per almeno 3 anni (36 mesi)​. Se le quote o azioni agevolate vengono cedute a titolo oneroso, ridotte o perdute per qualsiasi motivo prima del termine dei 3 anni, la detrazione/deduzione fiscale viene revocata e l’investitore deve restituire il beneficio (versando l’importo detratto, maggiorato di interessi e sanzioni)​.

  • Importo investibile e altre condizioni: l’incentivo si applica su investimenti in denaro effettuati nel capitale sociale di start-up innovative. Sono agevolabili sia i conferimenti in sede di costituzione sia gli aumenti di capitale sociale successivi, purchĂŠ la start-up sia iscritta nella sezione speciale al momento dell’operazione. L’investitore non può cumulare l’agevolazione su partecipazioni giĂ  possedute precedentemente (vale solo per nuove sottoscrizioni di capitale).

  • Incentivi “rafforzati” per persone fisiche (regime de minimis): la normativa recente ha previsto, in via alternativa alla detrazione standard del 30%, una detrazione potenziata per investitori persone fisiche, elevando l’aliquota di beneficio fino al 50% (e, da ultimo, al 65%) dell’investimento effettuato. Questa misura, inizialmente introdotta a carattere temporaneo dal 2020 (art. 38, D.L. 34/2020) e prorogata con modifiche, opera nel rispetto della disciplina “de minimis” sugli aiuti di Stato​.

In concreto, fino al 2024 era possibile per una persona fisica detrarre il 50% della somma investita (entro un importo massimo investito di circa €300.000 nell’arco di tre esercizi) in una start-up innovativa, a condizione di mantenere la partecipazione per almeno 3 anni e che la start-up certificasse di non aver superato i massimali de minimis.. A partire dal 2025, tale incentivo rafforzato è stato ulteriormente elevato al 65% per gli investimenti in start-up innovative​, rendendolo uno degli strumenti fiscali più vantaggiosi per i business angel e piccoli investitori. È importante notare che questo beneficio rafforzato è alternativo (non cumulabile) rispetto alla detrazione standard del 30%: l’investitore può optare per l’uno o per l’altro nei limiti consentiti. Inoltre, l’azienda beneficiaria dell’investimento deve rispettare i vincoli degli aiuti de minimis (importo massimo di aiuti pubblici ricevibili in un triennio, attualmente €200.000, includendo il “valore” fiscale dell’incentivo ottenuto tramite l’investimento)​.

  • Esenzione fiscale sulle plusvalenze (exit): oltre agli incentivi all’entrata (detrazioni/deduzioni sull’investimento iniziale), il legislatore ha previsto un vantaggio “patrimoniale” per chi investe in start-up innovative, sotto forma di esonero dalla tassazione sulle plusvalenze. In base all’art. 14, c. 1 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), le plusvalenze realizzate da persone fisiche dalla vendita di partecipazioni in start-up o PMI innovative sono esentate da imposte (esenzione totale dalle imposte sui redditi) a condizione che: (a) la partecipazione ceduta sia stata acquisita tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, (b) sia detenuta per almeno 3 anni, e (c) l’investitore non abbia fruito di altre agevolazioni fiscali al momento dell’acquisto. Tale regime è alternativo rispetto alla detrazione iniziale: infatti, chi usufruisce della detrazione IRPEF al 30% (o quella rafforzata al 50-65%) non può cumulare anche l’esenzione sulle eventuali plusvalenze future relative a quello stesso investimento.

In sintesi, gli investitori in start-up innovative dispongono di un quadro di incentivi molto favorevole: possono ridurre immediatamente il proprio carico fiscale tramite detrazioni o deduzioni sul capitale investito e, in alternativa, godere di una totale esenzione fiscale sui rendimenti futuri dell’investimento, a patto di rispettare condizioni di permanenza nel capitale. Queste misure, unite ai vantaggi operativi riconosciuti alle start-up, hanno l’obiettivo di attrarre capitali verso l’ecosistema dell’innovazione e di condividere il rischio dell’investimento innovativo con lo Stato.

Ultime Novità: Credito d’Imposta per Investimenti in Start-up Innovative

Tra le agevolazioni più recenti e di particolare rilievo vi è il credito d’imposta riconosciuto agli investitori che apportano capitale nelle start-up innovative, introdotto come evoluzione dell’incentivo “rafforzato” descritto sopra. In pratica, dal 2024 la normativa consente di trasformare la quota di detrazione non utilizzata in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, offrendo così un beneficio anche a chi, avendo un’imposta lorda insufficiente, non riuscirebbe altrimenti a sfruttare appieno la detrazione spettante. Di seguito i dettagli su questa opportunità, la cui finestra di utilizzo è attualmente limitata nel tempo:

  • Beneficiari (chi può accedervi): il meccanismo del credito d’imposta per investimenti in start-up innovative si rivolge principalmente agli investitori persone fisiche che usufruiscono della detrazione IRPEF del 50%/65% (regime de minimis).

  • Misura del beneficio (percentuale e limiti): la quota di investimento trasformabile in credito corrisponde esattamente alla detrazione non fruita. La percentuale di base è quella dell’incentivo spettante: quindi il 50% (per investimenti effettuati fino al 2024) o il 65% (per investimenti effettuati dal 2025 in poi, secondo la legge di concorrenza 2024) dell’importo investito​. Il credito d’imposta risultante è pari all’ammontare della detrazione maturata ma non utilizzata per incapienza. Non sono previsti tetti aggiuntivi oltre a quelli giĂ  propri della detrazione (ad esempio il massimale de minimis di €200.000 di aiuti in 3 anni per la start-up destinataria). Resta ferma la necessitĂ  di rispettare il vincolo di detenzione delle partecipazioni per almeno 3 anni anche per poter convalidare il credito d’imposta: in caso di decadenza dell’agevolazione per cessione anticipata, infatti, verrebbe meno sia la detrazione sia il credito eventuale.

  • ModalitĂ  operative (come ottenerlo e utilizzarlo): il riconoscimento della quota detraibile non utilizzata come credito d’imposta avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Nel modello Redditi PF, l’investitore indicherĂ  l’ammontare di detrazione spettante e la parte di essa non utilizzata per incapienza: tale importo, in base alla normativa (art. 2 L. 162/2024), si trasforma in credito d’imposta riportabile. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025, ha istituito uno specifico codice tributo (“7076”) per consentire l’utilizzo in compensazione di questo credito tramite modello F24. Ciò significa che l’investitore, dall’anno d’imposta successivo a quello in cui ha effettuato l’investimento (e verificato il mantenimento per il periodo minimo ove richiesto), potrĂ  utilizzare il credito maturato per pagare altre imposte o contributi tramite il modello F24.

  • CumulabilitĂ  e incompatibilitĂ : il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali riferite al medesimo investimento. In particolare, come giĂ  accennato, non si può ottenere sia la detrazione iniziale sia l’esenzione sulle plusvalenze finali: occorre scegliere quale beneficio perseguire. Una volta optato per la detrazione (e l’eventuale credito d’imposta in caso di incapienza), l’investitore rinuncia all’esenzione sulle plusvalenze future relative a quelle quote. Analogamente, non è possibile cumulare la detrazione rafforzata de minimis con la detrazione ordinaria: l’investimento può godere di un solo regime di vantaggio alla volta. Dal lato della start-up beneficiaria, il ricevimento di un investimento agevolato con credito d’imposta si inquadra negli aiuti de minimis, pertanto la societĂ  deve tener conto di tale apporto nel computo del plafond triennale di aiuti pubblici ricevuti. È invece compatibile (cumulabile) il credito d’imposta investimenti in start-up con altre misure generali non riferite allo stesso investimento: ad esempio, l’investitore persona fisica potrebbe cumulare la detrazione per start-up con altre detrazioni IRPEF previste per altre finalitĂ  nel limite della propria capienza fiscale, oppure una societĂ  investitrice può cumulare la deduzione start-up con il regime di patent box o con il credito R&S, purchĂŠ su basi di calcolo differenti. In ogni caso, è sempre consigliabile verificare caso per caso eventuali sovrapposizioni di incentivi con un professionista o con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Se vuoi saperne di qui contattaci per una consulenza personalizzata.Â